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Società Ligure di Storia Patria
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Biblioteche digitali
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Regolamento
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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 23 novembre 2015
Art. 1 - Accesso e consultazione
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L'accesso alla sala di studio per la lettura e la consultazione è libero e aperto a tutti.
Gli utenti non iscritti alla Società sono tenuti ogni anno, al primo accesso in Biblioteca, a compilare e sottoscrivere l’apposita domanda di ammissione alla frequenza e a esibire un valido documento d’identità.
Tutti gli utenti devono attenersi alle indicazioni del personale di sala in merito alla custodia degli oggetti personali (borse, zaini, computer, libri).
Le richieste di materiale librario devono essere presentate nelle modalità indicate dal personale di sala.
La biblioteca resta chiusa nel mese d'agosto e nelle festività; di altre eventuali chusure sarà data notizia in tempo utile attraverso il sito internet (www.storiapatriagenova.it) e il profilo Facebook della Società.
Tutti i servizi sono sospesi 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
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Art. 2 - Consultazione dei manoscritti e dei fondi archivistici
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La consultazione dei manoscritti e dei fondi archivistici è soggetta alle medesime norme che regolano quella delle opere a stampa.
L’utente si impegna a consegnare alla Biblioteca copia di ogni sua pubblicazione a stampa (e a segnalare quelle pubblicate on line) che citi, trascriva o comunque tratti materiale manoscritto o documentario consultato presso la Biblioteca.
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Art. 3 - Riproduzioni
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La riproduzione del patrimonio della Biblioteca è in genere libera. La salvaguardia del diritto d'autore delle opere riprodotte è interamente a carico dell’utenza quando si avvale di mezzi di riproduzione propri: per la riproduzione di opere coperte da diritto d'autore l'utenza si impegna a non riprodurre oltre il 15% di ciascuna opera e a non cedere a terzi o diffondere le riproduzioni effettuate.
L’utente è tenuto a dare comunicazione al personale di sala riguardo alla riproduzione di manoscritti, documenti di archivio e opere a stampa non più soggette al diritto d'autore che intende eseguire con mezzi propri; deve altresì dichiararsi disponibile a mettere a disposizione della Biblioteca una copia delle riproduzioni effettuate.
Il personale di sala, compatibilmente con le esigenze del servizio, può effettuare riproduzioni digitali o analogiche del patrimonio della biblioteca, previo rimborso spese, sempre nel rispetto della normativa sul diritto d’autore.
La riproduzione di manoscritti e documenti di archivio compresi per data nell'ultimo settantennio può essere inibita qualora il materiale in questione contenga dati personali sensibili.
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Art. 4 - Prestito
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Il prestito domiciliare, normato dall’art. 17 dello Statuto, è consentito soltanto ai soci in regola col pagamento delle quote sociali.
Il prestito ha durata massima di trenta giorni; nel caso in cui il termine ricada in un periodo di chiusura della Biblioteca la scadenza si intende rinviata alla riapertura.
Il Bibliotecario o il Vice bibliotecario hanno comunque facoltà di richiedere la restituzione anticipata del volume quando sia necessario al regolare servizio biblitecario o per bisogni d'ufficio o di redazione.
Il numero di volumi concessi contemporaneamente in prestito non può superare le tre unità.
Per accedere al prestito occorre compilare e sottoscrivere la scheda predisposta dal Bibliotecario e messa a disposizione dal personale di sala.
Sono esclusi dal prestito:
a) dizionari ed enciclopedie, atlanti, carte geografiche;
b) manoscritti e documenti di archivio;
c) opere preziose o rare;
d) opere che occorrono ai bisogni d'ufficio e di redazione o siano di uso frequente o bisognose di restauro;
e) opere lasciate in deposito;
f) tutti i volumi recanti il timbro “escluso dal prestito”.
Riguardo alle restrizioni previste dai punti c) e d) fa fede il parere del personale di sala, previa consultazione con il Presidente, il Bibliotecario o il Vice bibliotecario.
Al socio che non rispetta la scadenza è sospeso il prestito fino alla restituzione. Alla scadenza del periodo di prestito la Biblioteca provvede a sollecitare per iscritto la restituzione. Trascorsi trenta giorni dall’invio del sollecito il Bibliotecario provvede ad informare il Consiglio direttivo per gli opportuni provvedimenti.
Il socio che smarrisce o danneggia un’opera concessa in prestito è tenuto a provvedere alla sua sostituzione o a rimborsare il danno alla Società.
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