Statuto
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S T A T U T O
DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
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Art. 1 – Costituzione – Denominazione - Sede - Durata
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- È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della
normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato "Società
Ligure di Storia Patria", con sede in Genova, associazione fondata il 22
novembre 1857, riconosciuta Ente morale con R.D. 10 luglio 1898 n. 229,
ritornata all'autonomia in forza dell'art.2 D.L.C.P.S. 24 gennaio 1947, n. 245.
La associazione è ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non
può distribuire utili. Essa è apolitica e aconfessionale.
- Ad avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai
sensi del D. Lgs.117/2017, l’associazione ha l’obbligo di inserire
l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo
Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La associazione ha sede legale nel comune di Genova, attualmente in Piazza
Giacomo Matteotti 5 (Palazzo Ducale).
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Co¬mune può
essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica
statutaria, fermo restando l’obbligo di comunicazione agli uffici
competenti.
- La associazione è costituita senza limitazioni di durata.
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Art. 2 – Finalità e Attività
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La associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via
esclusiva, dell’attività di interesse generale di cui all'art. 5
lettera F del D. Lgs. 117/2017, consistente nella l’indagine delle
memorie di Genova, del suo territorio e dei suoi antichi domini; si propone
perciò di considerare attentamente le testimonianze del passato che a
quell'oggetto si riferiscono; curando la conservazione e la illustrazione dei
monumenti d'ogni tempo più lontano; mettendo in luce le vecchie cronache,
onde riceve maggior lume e sicurezza di prove la storica verità; traendo
dagli archivi pubblici e privati quei tesori di patria erudizione che vi
giacciono ancora inesplorati o negletti; dando insomma, quanto più le
venga fatto, incitamento allo studio d'ogni notizia civile ed economica,
religiosa, letteraria ed artistica, così del popolo nostro come d'altri
d'Italia, o di terre lontane, che con esso abbiano avuto attinenza o relazione,
nell'ambito della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e
storico di cui alla legge 1.6.1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di
cui all'art. 1 comma b del D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, per il
perseguimento di utilità sociale.
L'attività sociale comprende anche quella relativa alla tutela, alla
promozione ed alla valorizzazione delle cose di interesse numismatico, con
particolare attenzione alla monetazione della Repubblica di Genova e delle
zecche Liguri, affidata alle cure dei soci già appartenenti al Circolo
Numismatico Ligure "Corrado Astengo" confluito nell’associazione a seguito
della deliberazione assunta in data 19 dicembre 1964, come sezione autonoma.
È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui sopra,
fatta eccezione per quelle direttamente connesse.
La Società non ha fine alcuno di lucro e tutte le cariche sociali, in quanto
tali, non sono retribuite.
Per il perseguimento dei propri scopi, la associazione potrà aderire
anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché
collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle
finalità statutarie. L’ente non potrà in ogni caso essere
sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o
degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.
L’Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria
attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti,
donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche
essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di
beni o erogazione di servizi di modico valore.
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Art. 3 – Patrimonio
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- Il patrimonio è costituito da:
- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo
alla associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme
del presente Statuto, ove specificatamente destinati all’incremento
del patrimonio;
- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità
impiegabili per il perseguimento delle finalità dell’Ente,
espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione
a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità
istituzionali;
- parte non utilizzata delle rendite che, con delibera del Consiglio
Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- contributi patrimoniali dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti
territoriali o da altri enti pubblici.
- avanzi di amministrazione.
- Le entrate della Società sono costituite dalle rendite dei capitali
investiti; dalle quote dei soci ordinari, da contributi elargiti da enti
pubblici e da privati; da ogni altro provento di qualsiasi natura. Le entrate di
cui sopra sono tutte volte al raggiungimento dello scopo sociale.

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Art. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
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- La associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi
dell’art. 8 D. Lgs.117/2017.
- Il patrimonio della Società comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,
entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento
dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita
dell'ente, a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri
componenti degli organi sociali.

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Art. 5 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
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In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere
positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017, e
salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con delibera del
Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso
entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è
tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni
previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso
positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in
difformità dal parere sono nulli.
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Art. 6 – Soci Ordinari
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I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che
è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e
dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Appartengono alla Società, in qualità di soci ordinari, le persone ed enti che
chiedano di esservi ammessi con domanda all’Organo Amministrativo mediante istanza,
controfirmata da due soci, che contenga, oltre alle proprie generalità,
un’esplicita adesione al presente Statuto.
Sull’istanza si pronuncia l’Assemblea.
In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
Ciascun socio paga annualmente, entro il mese di marzo la quota sociale stabilita dall'Assemblea
e, se in regola con tale pagamento, esercita tutti i diritti sociali.
Il socio in arretrato di numero due quote sociali si intende dimissionario.
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Art. 7 – Soci Onorari
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È istituita una categoria di
soci onorari, nella quale, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere accolti, per
deliberazione dell'Assemblea, quelle persone e quegli enti che si saranno resi
particolarmente benemeriti verso la Società nei fini suoi propri.
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Art. 8 – Soci Corrispondenti
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È istituita una categoria di soci corrispondenti, da nominare con la procedura di cui
all'art. 7, fra le persone residenti fuori d'Italia che, in qualsiasi modo, giovino alle
attività e al raggiungimento degli scopi sociali.

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Art. 9 – Diritti dei soci
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La Società non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione di nuovi associati, e
non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
I soci onorari e i soci corrispondenti godono di tutti i diritti spettanti ai soci ordinari,
senza obbligo di corresponsione di alcuna quota.
I soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate dalla Società
Ligure di Storia Patria ovunque si svolgano;
- di godere dei servizi predisposti;
- di partecipare alla vita associativa mediante l'esercizio del diritto di voto e di
elettorato attivo e passivo entro i limiti del presente statuto.
- di esaminare i libri sociali.
È tassativamente esclusa ogni partecipazione temporanea alla vita associativa.

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Art. 10 – Organi della Associazione
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Sono organi della Società:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l’Organo di controllo (eventuale)
- Il Revisore legale dei Conti (eventuale);
- il Collegio dei Probiviri.

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Art. 11 – Assemblea
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Compete all'Assemblea ogni decisione riguardante la vita della Società; l'ammissione dei
soci; la nomina delle cariche sociali; i mutamenti statutari; l'approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo dell'esercizio annuale e quanto altro per legge o per il
presente Statuto è ad essa riservato.
L'assemblea è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota
sociale, nonché dai soci onorari e corrispondenti.
Si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, nel primo e nell'ultimo trimestre. Si
riunisce in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e quando
è richiesto da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o da un terzo
dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali e in tutti gli altri casi previsti dalla
legge.
È convocata mediante comunicazione scritta spedita in via ordinaria almeno quindici
giorni prima a tutti i soci, al domicilio di ciascuno di essi risultante dall'albo sociale,
contenente l'indicazione delle materie all'ordine del giorno.
È validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari, in
regola con il pagamento della quota sociale, nonché dei soci onorari e corrispondenti e
in seconda convocazione, che non può aver luogo nel giorno fissato per la prima,
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, sempre a maggioranza dei presenti, salve le
ipotesi di cui al successivo art. l3. I soci intervengono all'assemblea soltanto di persona, con
esclusione della facoltà di delega, per cui resta valido il principio del voto singolo di
cui all'art. 2532, secondo comma, Cod. Civ. Gli Enti intervengono a mezzo di un proprio
rappresentante.
Presso la sede sociale verrà affissa copia delle deliberazioni, dei bilanci e dei
rendiconti per un periodo di venti giorni da ciascuna data di approvazione.
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Art. 12 – Assemblea Ordinaria
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All'Assemblea ordinaria, da tenersi nel primo trimestre di ogni anno, è demandata, sentita
la relazione dell’eventuale Organo di Controllo, l’approvazione del conto consuntivo
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.
All'Assemblea ordinaria, da tenersi nel quarto trimestre di ogni anno, è demandata
l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio annuale con inizio al primo gennaio
successivo, nonché la determinazione dell'ammontare della quota sociale annua. Nel caso
che l'assemblea non provveda, rimane ferma, per quello successivo, la misura fissata per
l'esercizio in corso. L'Assemblea provvede inoltre al rinnovo dei componenti delle cariche
previste, quando esse vengano a scadere per compiuto triennio.

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Art. 13 – Deliberazioni particolari
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Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto l'assemblea deve essere convocata
con comunicazione spedita almeno venti giorni prima e con invio, nel medesimo termine, al
domicilio dei soci del testo delle modifiche proposte. In tal caso, fermo quanto sopra
stabilito per quel che attiene alle riunioni in prima convocazione, l'assemblea, nel caso si
riunisca in seconda convocazione, è validamente costituita solo con l'intervento di
almeno un terzo dei soci ordinari, in regola col pagamento delle quote sociali,
nonché dei soci onorari e corrispondenti e delibera con voto favorevole di almeno due
terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio è
sempre necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari, in regola col
pagamento delle quote sociali, nonché dei soci onorari e corrispondenti.

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Art. 14 – Consiglio Direttivo
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Il Consiglio Direttivo provvede alla amministrazione e al raggiungimento dei fini culturali
della Società.
È composto da un Presidente, due Vicepresidenti, e dodici Consiglieri eletti
dall'Assemblea per un triennio.
Il Consiglio nomina nel suo seno: un Segretario, un Tesoriere e un Bibliotecario.
I componenti del Consiglio Direttivo sono convocati a domicilio con preavviso di almeno dieci
giorni contenente l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, il Presidente
può disporre la convocazione verbale o con altro mezzo anche senza l'osservanza del
detto preavviso.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide intervenendo la maggioranza dei suoi componenti.
Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
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Art. 15 – Elezioni dei componenti del consiglio direttivo.
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I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'assemblea a schede segrete,
attraverso successive e separate elezioni: la prima per la nomina del Presidente, la seconda dei
Vicepresidenti, la terza dei Consiglieri e la quarta dei Probiviri. Risultano eletti coloro
che abbiano raccolto il maggior numero di suffragi e in caso di parità il più
anziano per appartenenza alla Società.
In caso di vacanza da uno fino a sette componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, nella sua
prima riunione, provvede alle necessarie sostituzioni ed il nuovo od i nuovi eletti scadono
insieme con gli altri componenti in carica all'atto della nomina.
In caso di vacanza di più di sette dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo decade
automaticamente e l'Assemblea provvede a rinnovarlo integralmente.
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Art. 16 – Il Presidente
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Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in
giudizio.
Il potere di rappresentanza attribuitogli è generale. Le limitazioni del potere di
rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale
del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo; sottoscrive
gli atti di ufficio e tutti gli altri che costituiscono obbligazioni per la Società
di qualunque natura; può prendere deliberazioni urgenti riferendone alla prima
riunione del Consiglio Direttivo per la ratifica.
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Art. 17 – I Vice Presidenti
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I Vicepresidenti, in ordine di anzianità per appartenenza alla Società, suppliscono
il Presidente in caso di vacanza o impedimento.
Oltre a quanto previsto dal precedente comma, svolgono le funzioni proprie del Presidente che
egli, di volta in volta, ritenga di delegare ad uno di essi o ad entrambi congiuntamente.
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Art. 18 – Il Segretario
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Il Segretario assiste il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni; compila i processi
verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo; attende alla
corrispondenza ordinaria; alla conservazione dell'archivio sociale e alla
pubblicazione degli atti della Società. Un Vicesegretario, scelto fra i soci,
lo coadiuva ove il Presidente, previo accordo col Segretario stesso, ritenga di nominarlo.
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Art. 19 – Il Tesoriere
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Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi dei soci e di ogni altro provento della
Società; paga le spese stanziate in preventivo o deliberate straordinariamente
dall'Assemblea dietro mandato firmato dal Presidente; tiene i libri contabili e compila il
progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio annuale da presentarsi, previa
approvazione del Consiglio Direttivo, all'approvazione dell’Assemblea.
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Art. 20 – Il Bibliotecario
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Il Bibliotecario ha la cura della biblioteca sociale; ne assicura la conservazione ed il buon
andamento e provvede affinché siano tenuti a disposizione dei frequentatori i cataloghi
delle opere che la compongono, dei giornali e delle riviste. Tiene aggiornati i cataloghi
con i nuovi acquisti e i doni ricevuti, con indicazione, per quest'ultimi, del nome dei
donatori.
Può rilasciare libri e riviste a prestito a domicilio, per un periodo limitato e
secondo le norme da emanarsi dal Consiglio Direttivo in apposito regolamento, soltanto ai
soci ordinari, in regola col pagamento delle quote sociali, nonché ai soci onorari e
corrispondenti con la precisazione che non possono però prestarsi a domicilio:
dizionari ed enciclopedie, atlanti, carte geografiche e simili; manoscritti; opere a
qualsivoglia titolo preziose o rare; opere che occorrono ai bisogni d'ufficio e di
redazione o siano di uso frequente o bisognose di restauro; opere lasciate in deposito.

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Art. 21 – Organo di Controllo (eventuale)
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Nell’ipotesi in cui per due esercizi consecutivi fossero superati due dei limiti
dimensionali di cui all’articolo 30, comma 2, del Dlg.117/2017 (attivo patrimoniale di
euro 110.000, 00; entrate di euro 220.000,00; numero 5 dipendenti occupati in media durante
l’esercizio) l’associazione avrà l’obbligo di dotarsi di un Organo di
Controllo.
In tal caso entreranno in vigore le seguenti disposizioni:
- L’organo di controllo sarà monocratico, in conformità a quanto
previsto dall’art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
- Al soggetto chiamato a far parte dell’organo di controllo si applicherà
l’art. 2399 del codice civile.
- Egli dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art.
2397, comma secondo, del codice civile.
- L’organo di controllo vigilerà sull’osservanza della legge e dello
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, anche
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo.
- L’organo di controllo eserciterà inoltre il controllo contabile, in tutti
i casi in cui non sia obbligatoria la presenza di un soggetto incaricato della revisione
legale dei conti della associazione.
- L’organo di controllo eserciterà inoltre compiti di monitoraggio delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare
riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017.
- L’organo di controllo attesterà che il bilancio sociale sia stato redatto
in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il
bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di
controllo.
- Il soggetto chiamato a far parte dell’organo di controllo avrà facoltà
di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine,
potrà chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni
sociali o su determinati atti.
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Art. 22 –
Revisore legale dei conti (eventuale)
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Nell’ipotesi in cui per due esercizi consecutivi fossero superati due dei limiti
dimensionali di cui all’articolo 31 del Dlg.117/2017 (attivo patrimoniale di euro
1.100.000,00; entrate di euro 2.200.000,00; numero 12 dipendenti occupati in media durante
l’esercizio) l’associazione avrà l’obbligo di dotarsi di un Revisore
legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
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Art. 23 – Il Collegio dei Probiviri
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Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i
soci dall'Assemblea dei soci. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio decide
delle questioni di sua competenza a maggioranza assoluta. La carica è
incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
Il Collegio potrà redigere un regolamento, da sottoporre al Consiglio Direttivo e
alla Assemblea, con norme di procedura ispirate ai principi generali dell'ordinamento
giuridico italiano e con norme riguardanti il funzionamento.
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Art. 24 – Compiti del Collegio dei probiviri.
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Ogni socio ha l’obbligo di adire in via compromissoria il Collegio dei Probiviri:
- per qualsiasi controversia nascente nei confronti dell'associazione o dei soci o per
l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto ed eventuale regolamento di
attuazione;
- per qualsiasi controversia inerente l’esercizio dei propri diritti o l'adempimento
dei propri doveri di socio;
- per qualsiasi controversia nei confronti di altri soci limitatamente ai rapporti
associativi.
Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica sull'osservanza della disciplina associativa e sulla
violazione delle norme statutarie e regolamentari e può irrogare al socio le seguenti
sanzioni disciplinari, a seconda della gravità delle violazioni commesse:
- il richiamo scritto;
- la sospensione dalle attività e dai diritti sociali per un periodo massimo di sei
mesi;
- la esclusione.

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Art. 25 – Pubblicazioni sociali
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È compito del Consiglio Direttivo soprintendere alla pubblicazione degli atti della
Società.
Qualunque proposta di pubblicazione deve essere sottoposta al Consiglio per le opportune
decisioni.
Ai soci ordinari in regola col versamento della quota sociale, nonché ai soci onorari e
corrispondenti competono i volumi degli Atti sociali degli anni di appartenenza alla
Società.
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Art. 26 – Bilancio d’esercizio
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- L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto
dal D. Lgs. 117/2017. In particolare, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate
comunque denominate della associazione siano inferiori ad euro 220.000,00 il bilancio
potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
- Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio
nazionale del terzo settore.
- Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio economico di
previsione per l'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno
precedente.
- Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli
adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali
attività di cui all’art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione
di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota
integrativa al bilancio.

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Art. 27 – Disposizione Transitoria
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- Non sono suscettibili di immediata applicazione le disposizioni del presente statuto
che presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed
all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore ovvero
all’adozione di successivi provvedimenti attuativi.
- La disciplina fiscale attualmente vigente per le Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) rimarrà in vigore sino a quando non troveranno
applicazione le nuove disposizioni recate dal titolo X del D.Lgs. 117/2017 e
comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del
Registro Unico del Terzo Settore.
- Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore
continueranno ad applicarsi tutte quelle disposizioni statutarie previgenti rese necessarie
ai fini dell’iscrizione della associazione nei Registri Onlus.
- Le norme statutarie previgenti rese necessarie ai fini dell’iscrizione della
associazione nei Registri Onlus, perderanno efficacia a decorrere dal termine di cui
all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

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Art. 28 – Disposizione finale
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Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina
vigente in materia ed in particolare dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017
n.117).
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IN ORIGINALE SOTTOSCRITTO DA:
STEFANO GARDINI
ALDO FRECCERI
UGO BECHINI NOTARO
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