SOCIETÀ BIBLIOTECHE DIGITALI BIBLIOTECA ATTIVITÀ DI RICERCA ATTIVITÀ EDITORIALE LINK UTILI « Home «
 
Eventi Futuri
Eventi Passati
Iscriviti e sostieni
Biblioteche digitali
HOME Società Statuto

Statuto

S T A T U T O
DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

VISTO il D.P.R. 30.10.1975 concernente l'approvazione del vigente statuto della Società Ligure di Storia Patria, con sede in Genova;

VISTO l'atto pubblico a rogito Notaio Carlo Carosi in data 22.4.1999, rep. n. 19392/5279 concernente la delibera dell'Assemblea dei Soci dell'Ente suddetto relativa all'approvazione del nuovo testo di statuto e della nuova denominazione;

VISTA l'istanza del Presidente;

VISTO l'art. 16 del Codice Civile;

VISTA la legge 12.1.1991, n. 13;
DECRETA

Art. 1
Il vigente statuto della Società Ligure di Storia Patria, con sede in Genova, è abrogato.
Art. 2
La Società Ligure di Storia Patria assume la nuova denominazione "Società Ligure di Storia Patria (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S.)".
Art. 3
È approvato il nuovo testo di statuto dell'ente in parola, di cui all'Allegato "A" dell'atto pubblico n. 19392/5279 citato in premessa, annesso al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
IL MINISTRO
Roma, 10 marzo 2000.

S T A T U T O

Art. 1 - Oggetto sociale; Art. 2 - Soci ordinari; Art. 3 - Soci onorari; Art. 4 - Soci corrispondenti; Art. 5 - Diritti dei soci; Art. 6 - Entrate della Società; Art. 7 - Organi della Società; Art. 8 - Assemblea; Art. 9 - Assemblea ordinaria; Art. 10 - Delibere particolari; Art. 11 - Consiglio direttivo; Art. 12 - Elezioni dei componenti del consiglio; Art. 13 - Presidente; Art. 14 - Viceresidente; Art. 15 - Segretario; Art. 16 - Tesoriere; Art. 17 - Bibliotecario; Art. 18 - Revisori dei conti; Art. 19 - Collegio dei probiviri; Art. 20 - Compiti del collegio dei probiviri; Art. 21 - Destinazione e devoluzione del patrimonio; Art. 22 - Pubblicazioni sociali; Disposizioni di attuazione

Art. 1 - OGGETTO SOCIALE

La "Società Ligure di Storia Patria (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S.)", con sede in Genova, fondata il 22 novembre 1857, riconosciuta Ente morale con R.D. 10 luglio 1898 n. 229 (parte supplementare), ritornata all'autonomia in forza dell'art.2 D.L.C.P.S. 24 gennaio 1947, n. 245, ha per suo fine costante l'índagine delle memorie di Genova, del suo territorio e dei suoi antichi domini; si propone perciò di considerare attentamente le testimonianze del passato che a quell'oggetto si riferiscono; curando la conservazione e la illustrazione dei monumenti d'ogni tempo più lontano; mettendo in luce le vecchie cronache, onde riceve maggior lume e sicurezza di prove la storica verità; traendo dagli archivi pubblici e privati quei tesori di patria erudizione che vi giacciono ancora inesplorati o negletti; dando insomma, quanto più le venga fatto, incitamento allo studio d'ogni notizia civile ed economica, religiosa, letteraria ed artistica, così del popolo nostro come d'altri d'Italia, o di terre lontane, che con esso abbiano avuto attinenza o relazione, nell'ambito della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1.6.1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui all'art. 1 comma b del D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, per il perseguimento di utilità sociale.
L'attività sociale comprende anche quella relativa alla tutela, alla promozione ed alla valorizzazione delle cose di interesse numismatico; tale attività, con particolare cura alla monetazione della Repubblica di Genova e delle zecche Liguri, costituisce lo scopo del Circolo Numismatico Ligure "Corrado Astengo" che, a seguito della deliberazione assunta dalla Assemblea della Società del 19 dicembre 1964, è sezione autonoma della Società stessa. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, fatta eccezione per quelle direttamente connesse.
La Società non ha fine alcuno di lucro e tutte le cariche sociali, in quanto tali, non sono retribuite. Inizio

Art. 2 - SOCI ORDINARI

Appartengono alla Società, in qualità di soci ordinari, le persone ed enti che chiedano di esservi ammessi con domanda controfirmata da due soci. L'ammissione è decisa dall'Assemblea.
Ciascun socio paga annualmente, entro il mese di marzo la quota sociale stabilita dall'Assemblea e, se in regola con tale pagamento, esercita tutti i diritti sociali.
Tale quota non è cedibile né trasmissibile.
Il socio in arretrato di due quote sociali si intende dimissionario. Inizio

Art. 3 - SOCI ONORARI

È istituita una classe di soci onorari, nella quale, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere accolti, per deliberazione dell'Assemblea, quelle persone e quegli enti che si saranno resi particolarmente benemeriti verso la Società nei fini suoi propri. Inizio

Art. 4 - SOCI CORRISPONDENTI

È istituita una classe di soci corrispondenti, da nominare con la procedura di cui all'art. 3, fra le persone residenti fuori d'Italia che, in qualsiasi modo, giovino alle attività e al raggiungimento degli scopi sociali. Inizio

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

I soci onorari e i soci corrispondenti godono di tutti i diritti spettanti ai soci ordinari, senza obbligo di corresponsione di alcuna quota. I soci hanno diritto:

a) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate dalla Società Ligure di Storia Patria ovunque si svolgano;
b) di godere dei servizi predisposti;
c) di partecipare alla vita associativa mediante l'esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo entro i limiti del presente statuto.

È tassativamente esclusa ogni partecipazione temporanea alla vita associativa. Inizio

Art. 6 - ENTRATE DELLA SOCIETÀ

Le entrate della Società sono costituite dalle rendite dei capitali investiti; dalle quote dei soci ordinari, da contributi elargiti da enti pubblici e da privati; da ogni altro provento di qualsiasi natura. Le entrate di cui sopra sono tutte volte al raggiungimento dello scopo sociale.
È vietata ogni distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione, nonché fondi e o riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge o per statuto, facciano parte della medesima e unitaria struttura. Inizio

Art. 7 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Collegio dei Probiviri. Inizio

Art. 8 - ASSEMBLEA

Compete all'Assemblea ogni decisione riguardante la vita della Società; l'ammissione dei soci; la nomina delle cariche sociali; i mutamenti statutari; l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'esercizio annuale e quanto altro per legge o per il presente Statuto è ad essa riservato.
L'assemblea è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale, nonché dai soci onorari e corrispondenti. Si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, nel primo e nell'ultimo trimestre. Si riunisce in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e quando è richiesto da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
È convocata mediante comunicazione scritta spedita in via ordinaria almeno quindici giorni prima a tutti i soci, al domicilio di ciascuno di essi risultante dall'albo sociale, contenente l'indicazione delle materie all'ordine del giorno.
È validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché dei soci onorari e corrispondenti e in seconda convocazione, che non può aver luogo nel giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. Delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, sempre a maggioranza dei presenti, salve le ipotesi di cui al successivo art. 10. I soci intervengono all'assemblea soltanto di persona, con esclusione della facoltà di delega, per cui resta valido il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, Cod. Civ. Gli Enti intervengono a mezzo di un proprio rappresentante.
Presso la sede sociale verrà affissa: copia delle deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti per un periodo di venti giorni da ciascuna data di approvazione. Inizio

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea ordinaria, da tenersi nel primo trimestre di ogni anno, è demandata, sentita la relazione dei Revisori dei Conti, l'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente. Provvede inoltre alla nomina dei Revisori dei Conti per l'esercizio in corso.
All'Assemblea ordinaria, da tenersi nel quarto trimestre di ogni anno, è demandata l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio annuale con inizio al 1 gennaio successivo, nonché la determinazione dell'ammontare della quota sociale annua. Nel caso che l'assemblea non provveda, rimane ferma, per quello successivo, la misura fissata per l'esercizio in corso. L'Assemblea provvede inoltre al rinnovo dei componenti delle cariche previste, quando esse vengano a scadere per compiuto triennio. Inizio

Art. 10 - DELIBERE PARTICOLARI

Per le modifiche al presente statuto, l'assemblea deve essere convocata con comunicazione spedita almeno venti giorni prima e con invio, nel medesimo termine, al domicilio dei soci del testo delle modifiche proposte. In tal caso, fermo il disposto dell'art. 8 per quel che attiene alle riunioni in prima convocazione, l'assemblea, nel caso si riunisca in seconda convocazione, è validamente costituita solo con l'intervento di almeno un terzo dei soci ordinari, in regola col pagamento delle quote sociali, nonché dei soci onorari e corrispondenti e delibera con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento della Società è sempre necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari, in regola col pagamento delle quote sociali, nonché dei soci onorari e corrispondenti. Inizio

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo provvede alla amministrazione e al raggiungimento dei fini culturali della Società.
È composto da un Presidente, due Vicepresidenti, e dodici Consiglieri eletti dall'Assemblea per un triennio.
Il Consiglio nomina nel suo seno: un Segretario, un Tesoriere e un Bibliotecario.
I componenti del Consiglio Direttivo sono convocati a domicilio con preavviso di almeno dieci giorni contenente l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, il Presidente può disporre la convocazione verbale o con altro mezzo anche senza l'osservanza del detto preavviso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide intervenendo la maggioranza dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Inizio

Art. 12 - ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'assemblea a schede segrete, attraverso successive e separate elezioni: la prima per la nomina del Presidente, la seconda dei Vicepresidenti, la terza dei Consiglieri e la quarta dei Probiviri. Risultano eletti coloro che abbiano raccolto il maggior numero di suffragi e in caso di parità il più anziano per appartenenza alla Società.
In caso di vacanza da uno fino a sette componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, nella sua prima riunione, provvede alle necessarie sostituzioni ed il nuovo od i nuovi eletti scadono insieme con gli altri componenti in carica all'atto della nomina.
In caso di vacanza di più di sette dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo decade automaticamente e l'Assemblea provvede a rinnovarlo integralmente. Inizio

Art. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale della Società; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; sottoscrive gli atti di ufficio e tutti gli altri che costituiscono obbligazioni per la Società di qualunque natura; può prendere deliberazioni urgenti riferendone alla prima riunione del Consiglio Direttivo per la ratifica. Inizio

Art. 14 - VICEPRESIDENTI

I Vicepresidenti, in ordine di anzianità per appartenenza alla Società, suppliscono il Presidente in caso di vacanza o impedimento.
Oltre a quanto previsto dal precedente comma, svolgono le funzioni proprie del Presidente che egli, di volta in volta, ritenga di delegare ad uno di essi o ad entrambi congiuntamente. Inizio

Art. 15 - SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni; compila i processi verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo; attende alla corrispondenza ordinaria; alla conservazione dell'archivio sociale e alla pubblicazione degli atti della Società. Un Vicesegretario, scelto fra i soci, lo coadiuva ove il Presidente, previo accordo col Segretario stesso, ritenga di nominarlo. Inizio

Art. 16 - TESORIERE

Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi dei soci e di ogni altro provento della Società; paga le spese stanziate in preventivo o deliberate straordinariamente dall'Assemblea dietro mandato firmato dal Presidente; tiene i libri contabili e compila il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio annuale da presentarsi, previa approvazione del Consiglio Direttivo, all'Assemblea ai sensi degli artt. 8 e 9. Inizio

Art. 17 - BIBLIOTECARIO

Il Bibliotecario ha la cura della biblioteca sociale; ne assicura la conservazione ed il buon andamento e provvede affinché siano tenuti a disposizione dei frequentatori i cataloghi delle opere che la compongono, dei giornali e delle riviste.
Tiene aggiornati i cataloghi con i nuovi acquisti e i doni ricevuti, con indicazione, per quest'ultimi, del nome dei donatori.
Può rilasciare libri e riviste a prestito a domicilio, per un periodo limitato e secondo le norme da emanarsi dal Consiglio Direttivo in apposito regolamento, soltanto ai soci ordinari, in regola col pagamento delle quote sociali, nonché ai soci onorari e corrispondenti con la precisazione che non possono però prestarsi a domicilio:

a) dizionari ed enciclopedie, atlanti, carte geografiche e simili;
b) manoscritti;
c) opere a qualsivoglia titolo preziose o rare;
d) opere che occorrono ai bisogni d'ufficio e di redazione o siano di uso frequente o bisognose di restauro;
e) opere lasciate in deposito. Inizio

Art. 18 - REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 9 nel numero di tre soci ordinari.
Oltre alla disamina e alla relazione alla Assemblea sul conto consuntivo di esercizio di cui al precedente art. 9, compiono nel corso dell'anno tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione amministrativa della Società. Inizio

Art. 19 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio potrà redigere un regolamento, da sottoporre al Consiglio Direttivo e alla Assemblea, con norme di procedura ispirate ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e con norme riguardanti il funzionamento. Inizio

Art. 20 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Ogni socio ha l'obbligo di adire in via compromissoria il Collegio dei Probiviri:

a) per qualsiasi controversia nascente nei confronti dell'associazione o dei soci o per l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto ed eventuale regolamento di attuazione;
b) per qualsiasi controversia inerente l'esercizio dei propri diritti o l'adempimento dei propri doveri di socio;
c) per qualsiasi controversia nei confronti di altri soci limitatamente ai rapporti associativi.

Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica sull'osservanza della disciplina associativa e sulla violazione delle norme statutarie e regolamentari e può irrogare al socio le seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della gravità delle violazioni commesse:

1) il richiamo scritto;
2) la sospensione dalle attività e dai diritti sociali per un periodo massimo di sei mesi;
3) la esclusione. Inizio

Art. 21 - DESTINAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio della Società è vincolato al conseguimento degli scopi per cui essa è stata costituita. Qualora la Società venisse in qualunque tempo e per qualunque causa ad essere disciolta o ad estinguersi, il patrimonio suddetto, comunque consistente in libri, cimelii, oggetti, capitali od altro, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale di concerto con il Comune di Genova o a fini di pubblica utilità perché sia destinato al conseguimento dei fini di illustrazione e di conservazione delle memorie patrie, nonché ad incremento ed incoraggiamento degli studi alle stesse attinenti.
Quanto sopra sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge. Inizio

Art. 22 - PUBBLICAZIONI SOCIALI

È compito del Consiglio Direttivo soprintendere alla pubblicazione degli atti della Società.
Qualunque proposta di pubblicazione deve essere sottoposta al Consiglio per le opportune decisioni.
Ai soci ordinari in regola col versamento della quota sociale, nonché ai soci onorari e corrispondenti competono i volumi degli Atti sociali degli anni di appartenenza alla Società. Inizio

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1. Il consuntivo di esercizio deve, da parte del Consiglio Direttivo, essere messo a disposizione dei Revisori dei conti almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea fissata per la sua approvazione.

2. L'Albo dei soci è tenuto dal Segretario sotto il controllo del Presidente. In esso, accanto al nome di ognuno dei soci, deve essere annotato l'indirizzo comunicato dal socio medesimo, al quale deve essere diretta ogni comunicazione. Il cambio di indirizzo non espressamente comunicato dal socio per iscritto al Segretario, è senza effetto nei confronti della Società, che non ha obbligo di effettuare comunicazioni ad indirizzi diversi da quelli risultanti dall'Albo.

3. In caso di cessazione, recesso o esclusione di un socio ai sensi dell'art. 24 Cod. Civ., il Segretario, prima di provvedere alla relativa annotazione sull'Albo, deve darne avviso al Consiglio Direttivo per il controllo della sussistenza dei presupposti per provvedervi.

4. Il Circolo Numismatico Corrado Astengo è sottoposto al presente statuto; può avere peraltro sue proprie norme di funzionamento con carattere e validità esclusivamente interne al Circolo stesso. Tali norme di funzionamento devono essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo della Società che potrà variarle in quei punti nei quali ravvisi eventuali contrasti con il presente Statuto e sue modificazioni.

5. Il presente Statuto così come modificato entra in vigore con la pubblicazione a termine di legge. Inizio
Come raggiungerci »
Orari di apertura »
Palazzo Ducale
piazza Giacomo Matteotti, 5
16123 GENOVA
casella postale 1831
16100 GENOVA CENTRO
@: storiapatria.genova@libero.it
R: redazione.slsp@yahoo.it
T: +39 010 0010470
C.F. 00674220108
IBAN: IT33 C05034 01424 0000000 10831
C.C. Postale: 14744163
www.storiapatriagenova.it
Mappa del sito »
~ Società Ligure di Storia Patria ~
Informativa sull'uso dei cookie